Statuto

STATUTO

 ASSOCIAZIONE «Opera del Gregge del Bambino Gesù»

 

PROEMIO

 L’Associazione “Opera del gregge del bambino Gesù” sorge nel più vasto ambiente di spiritualità denominato “il Gregge”.

Tale ambiente si è inizialmente costituito nel solco tracciato dall’esperienza e dalla testimonianza di Caterina Tramontano Albano (1911-1996), sposa e madre cristiana, e si è spontaneamente e gradualmente sviluppato aggregando laici, sacerdoti e famiglie.

L’Associazione si propone di promuovere la crescita spirituale, personale e comunitaria dei suoi aderenti, nonché l’apostolato, il servizio caritativo e l’animazione educativa e culturale nella fedeltà al magistero della Chiesa.

In particolare, i suoi aderenti si impegnano a:

  • promuovere iniziative di carattere religioso, organizzando momenti di preghiera comunitaria;
  • assumere iniziative di assistenza sociale verso i poveri, gli emarginati, i bisognosi;
  • promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;
  • organizzare incontri per discutere dei problemi della comunità locale, assumendo iniziative idonee alla loro soluzione.

L’Associazione può attivare iniziative episodiche o straordinarie i cui proventi saranno destinati alla promozione umana e ad iniziative caritatevoli in favore di aventi bisogno non soci dell’Opera e, con il consenso dell’Ordinario, all’erezione di edifici di culto e alla realizzazione delle opere necessarie al funzionamento degli stessi.

            All’Associazione possono aderire tutti i fedeli, sia laici che chierici (cfr. can 299 e 298 § 1). I caratteri essenziali della sua spiritualità, da applicarsi a tutti gli associati, sia laici che chierici, in ossequio all’Esortazione post-sinodale di S. Giovanni Paolo II, Christifideles laici (n. 30), sono:

  • Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, manifestata «nei frutti della grazia che lo Spirito produce nei fedeli» come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità. In tal senso ogni e qualsiasi aggregazione di fedeli laici è chiamata ad essere sempre più strumento di santità nella Chiesa, favorendo e incoraggiando «una più intima unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede».
  • La responsabilità di confessare la fede cattolica, accogliendo e proclamando la verità su Cristo, sulla Chiesa e sull’uomo in obbedienza al Magistero della Chiesa, che autenticamente la interpreta. Per questo ogni aggregazione di fedeli laici dev’essere luogo di annuncio e di proposta della fede e di educazione ad essa nel suo integrale contenuto. 
  • La testimonianza di una comunione salda e convinta, in relazione filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell’unità della Chiesa universale, e con il Vescovo «principio visibile e fondamento dell’unità» della Chiesa particolare, e nella «stima vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa». 
  • La comunione con il Papa e con il Vescovo è chiamata ad esprimersi nella leale disponibilità ad accogliere i loro insegnamenti dottrinali e orientamenti pastorali. La comunione ecclesiale esige, inoltre, il riconoscimento della legittima pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici nella Chiesa e, nello stesso tempo, la disponibilità alla loro reciproca collaborazione. 
  • La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia «l’evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a permeare di spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti». In questa prospettiva, da tutte le forme aggregative di fedeli laici, e da ciascuna di esse, è richiesto uno slancio missionario che le renda sempre più soggetti di una nuova evangelizzazione. 
  • L’impegno di una presenza nella società umana che, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, si ponga a servizio della dignità integrale dell’uomo. In tal senso le aggregazioni dei fedeli laici devono diventare correnti vive di partecipazione e di solidarietà per costruire condizioni più giuste e fraterne all’interno della società.

 

 STATUTO

 Art. 1. Natura, denominazione e sede

L’associazione denominata «Opera del Gregge del Bambino Gesù» è una associazione privata di fedeli di diritto diocesano, retta in conformità dei cann. 298-311 e 321-326 del vigente Codice di Diritto Canonico, nonché della Istruzione emanata in materia amministrativa dalla Conferenza Episcopale Italiana (2005), agli articoli 143-150.

L’Associazione ha la sua sede legale in Montecorvino Pugliano (SA), in via A. Vivaldi, 8 (Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno). Con decisione del Consiglio, la sede legale, sentito l’Ordinario del luogo, può essere trasferita altrove, nell’ambito del territorio della suddetta arcidiocesi.

 

Art. 2. Finalità

L’Associazione, ispirandosi unicamente all’autentico Magistero della Chiesa, si propone di contribuire alla nuova evangelizzazione mediante:

  • la formazione basata sulla Sacra Scrittura e sulla tradizione secondo il Magistero della Chiesa;
  • l’apostolato come annuncio esplicito e organizzato del Vangelo nella società;
  • la presenza, come impegno a generare una cultura, un’educazione, una modalità di vita che privilegi la custodia dell’identità cristiana e la dimensione comunitaria;
  • la testimonianza della carità, come creazione di spazi di fraternità che rendano visibile e sperimentabile la novità evangelica anche agli ultimi.

 

Art. 3. Attività

L’Associazione per realizzare la propria missione promuove e realizza nelle forme ritenute più idonee:

  • incontri e gruppi di preghiera;
  • esercizi spirituali e ritiri;
  • lezioni, conferenze, corsi di catechesi;
  • attività formative ed educative;
  • iniziative caritative;
  • interventi di natura sociale.

L’Associazione può inoltre svolgere tutte le attività ritenute necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri fini. Tutte le opere di apostolato gestite dall’Associazione saranno specificate nel Regolamento da annettere.

L’Associazione gode di autonomia ed è diretta e presieduta dai soci secondo le disposizioni del presente Statuto (cfr. can. 321 e 323 § 1).

Come tutte le Associazioni di fedeli, è soggetta all’Autorità ecclesiastica a norma del C.J.C. Infatti, spetta all’Autorità ecclesiastica, nel rispetto dell’autonomia propria delle Associazioni, aver cura che in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino in esse abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr. can. 305), come pure fare in modo che si eviti la dispersione delle forze delle Associazioni e ordinare al bene comune l’esercizio del loro apostolato (cfr. can. 323).

L’Ordinario del luogo visiterà canonicamente l’Associazione ogni tre anni (cfr. can. 305 § 1).

 

Art. 4. Mezzi patrimoniali

L’Opera né ha scopi di lucro, né distribuisce proprie risorse o avanzi finanziari ai membri e provvede al raggiungimento dei propri scopi statutari mediante:

  1. contributi e collaborazioni degli associati;
  2. sussidi, oblazioni, lasciti, elargizioni, donazioni di enti e privati;
  3. proventi della gestione delle proprie attività.

L’Associazione amministra liberamente i beni che possiede e, nel rispetto della volontà dei donatori, quelli ricevuti in donazione o ad essa lasciati per cause pie, salvo il diritto dell’Autorità ecclesiastica di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell’Associazione stessa (cfr. can. 325) e, quelli oggetto di donazione o lasciati per cause pie, nel rispetto della volontà dei donatori (cfr. can. 1301).

 

Art. 5. Membri

I membri dell’Associazione sono fedeli cattolici di ogni stato di vita, i quali chiamati ad aderire con tutto il cuore alla dottrina della Chiesa Cattolica e al magistero ordinario del Papa e dell’Ordinario del luogo, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, si impegnano a viverne la spiritualità e a perseguirne i fini.

Nell’Associazione possono formarsi “piccole comunità” in cui i membri si aiutano vicendevolmente a progredire nella via della santità, salvaguardando l’autonomia dello stato di vita di ciascuno. In esse i membri si incontreranno secondo le previsioni organizzative e con le modalità sancite dal Regolamento, assicurando l’impegno di preghiera e di incontri fraterni di formazione.

I membri hanno tutti uguali diritti.

 

Art. 6. Ammissione dei membri

Quanti desiderano far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Presidente che la sottopone alla valutazione insindacabile del Consiglio: il chierico o seminarista, informato il proprio Vescovo diocesano; i religiosi ottenuto il consenso del loro Superiore (cfr. can. 307 § 3). I presbiteri, inoltre, sono chiamati ad armonizzare questa scelta con il ministero e la formazione prevista dalla C.E.I.

Non sarà accolto nell’Associazione chi rifiuta la dottrina cattolica, chi non riconosce o lotta contro i suoi legittimi Pastori e chi sia incorso nella scomunica.

 

Art. 7. Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde per:

  1. rinuncia da comunicarsi al Presidente per iscritto e con indicazione delle motivazioni;
  2. dimissione ad opera del Consiglio determinata da comportamenti gravemente contrari allo spirito e allo statuto dell’Associazione. In ogni caso il Consiglio deve previamente contestare gli addebiti all’interessato e dargli la possibilità di esporre eventuali ragioni a propria difesa.

 

Art. 8. Organi

Sono organi dell’Opera:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente vicario;
  5. il Vice Presidente
  6. il Segretario;
  7. il Tesoriere;

 

Art. 9. Durata degli incarichi

Tutti gli incarichi previsti dal presente statuto hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Tali incarichi sono assunti a titolo gratuito.

 

Art. 10. Assemblea

L’Assemblea, composta da tutti i membri dell’Associazione:

  1. elegge, secondo le modalità da essa indicate, i membri del Consiglio;
  2. approva, su proposta del Consiglio, il progetto annuale delle attività;
  3. approva ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario;
  4. delibera oppure esprime parere consultivo sulle altre materie di sua competenza e sulle questioni che il Presidente o il Consiglio ritengano sottoporle.

 

Art. 11. Procedure Assembleari

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno.

La convocazione ordinaria dei membri avviene quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, con lettera raccomandata A/R o telefax o telegramma o posta elettronica o avviso nelle bacheche della sede sociale  o qualsiasi altro strumento tecnologico considerato valido dalla prassi giuridica.

La convocazione straordinaria o d’urgenza dei membri avviene, invece, tre giorni prima della data fissata per l’assemblea, con gli stessi mezzi previsti per l’assemblea ordinaria.

Le riunioni dell’Assemblea sono valide:

  • in prima convocazione con l’intervento dei due terzi degli aventi diritto;
  • in seconda convocazione, da effettuarsi a non meno di ventiquattro ore dalla prima, con l’intervento della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le deliberazioni vengono assunte, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

 

Art. 12. Consiglio

Il Consiglio, composto da 12 membri eletti dall’Assemblea:

  1. viene convocato almeno quattro volte all’anno con le stesse modalità previste per l’Assemblea;
  2. assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, che a loro volta devono costituire la maggioranza assoluta dei membri;
  3. qualora lo ritenga opportuno o necessario, può richiedere un contributo di riflessione all’Assistente spirituale, che, da parte sua, ha in ogni caso la facoltà di partecipare alle sedute con solo voto consultivo.

 

Art. 13. Competenze del Consiglio

Al Consiglio spettano, nel rispetto dei compiti attribuiti ad altri organi e in accordo a quanto prescritto dal C.J.C. e dalle norme diocesane, tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Opera, nonché l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio, in particolare:

  1. elegge il Presidente, sentito l’Ordinario del luogo;
  2. designa il vice presidente vicario e il vicepresidente;
  3. designa nel proprio seno il Segretario;
  4. nomina il Tesoriere;
  5. amministra il patrimonio dell’Opera;
  6. delibera il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e da comunicare all’Ordinario Diocesano (cf. can. 1325 § 1) ed esercita le competenze che gli vengono attribuite dagli altri articoli del presente statuto.

 

Art. 14. Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio tra i propri membri, come responsabile ultimo dell’Opera stessa e garante della sua unità:

  1. presiede e coordina la vita e l’attività dell’intera Opera;
  2. convoca l’Assemblea e il Consiglio e ne dirige i lavori;
  3. propone a tali organi programmi ed iniziative atti ad assicurare lo sviluppo dell’Opera;
  4. in caso di necessità e urgenza assume provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio, sottoponendoli all’esame dello stesso nella prima seduta immediatamente successiva;
  5. rappresenta legalmente l’Opera a tutti gli effetti presso le autorità ecclesiastiche e civili, come pure nei confronti dei terzi.

 

Art. 15. Vice Presidente vicario e Vice Presidente

Il Vice Presidente vicario e il Vice Presidente, designati dal Consiglio nel proprio seno, coadiuvano il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce esercitandone le funzioni il Vice Presidente vicario.

 

Art. 16. Segretario

Il Segretario, designato dal Consiglio nel proprio seno, provvede, in conformità alle direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio stesso, a:

  1. assicurare e coordinare i servizi tecnici necessari alla vita dell’Associazione;
  2. custodire e aggiornare il libro dei Soci;
  3. redigere i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
  4. organizzare e custodire l’archivio dell’Associazione.

 

Art. 17. Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio tra persone esperte in materia amministrativa:

  1. cura la gestione dei mezzi patrimoniali dell’Opera, sotto la direzione del Presidente e del Consiglio;
  2. predispone ogni anno il preventivo e il rendiconto delle entrate e delle spese e lo sottopone all’approvazione del Consiglio.

 

Art. 18. Assistente spirituale

L’Assistente spirituale dell’Associazione è scelto dal Consiglio tra i sacerdoti che esercitano legittimamente il loro ministero nella Diocesi; e colui che è scelto deve avere la conferma dell’Ordinario del luogo (cfr. can. 324 § 2).

 

Art. 19. Modifiche di statuto

Eventuali modifiche di statuto possono essere deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio, con l’approvazione dei due terzi dei votanti che, a loro volta, devono costituire la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

 

Art. 20. Cessazione dell’Associazione

La cessazione dell’Associazione, salvo il caso di cui al can. 326 § 1b, potrà essere deliberata dall’Assemblea con le stesse modalità previste per le modifiche di statuto, di cui all’art. 19.

In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio, sentito il parere dell’Ordinario diocesano, ad altra associazione della Diocesi che persegua finalità analoghe, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cfr. can. 326 § 2).

 

Art. 21. Norme di esecuzione e di rinvio

Il Consiglio adotterà un Regolamento, approvato dall’Ordinario del luogo, per l’attuazione del presente Statuto.

Per quanto non previsto in questo Statuto si fa espresso rinvio alle norme del C.J.C., alla “Istruzione” in materia amministrativa della C.E.I. del 2005.

 

Montecorvino Pugliano (SA), 27 ottobre 2017